Onorevoli Colleghi! - Il supporto fonografico (disco, musicassetta o altro) è, secondo le vigenti normative sul commercio, assimilato a qualsiasi altro «bene durevole», soffrendo di quella superficiale se non erronea caratteristica di «accessorio fonografico», tramandata sino ai giorni nostri dai primi anni del '900. Al di là del suo aspetto fisico di oggetto, il supporto fonografico ha invece unicamente valenza per il suo contenuto: la musica. Ne sia prova il fatto che, già dal 1941, esso è entrato negli articolati di diverse leggi dello Stato italiano che ne regolamentano la realizzazione a tutela degli artisti (autori, arrangiatori, compositori, musicisti, interpreti, esecutori) e degli stessi produttori, affinché il supporto, vale a dire il suo contenuto, non diventi oggetto di abusi che potrebbero sottrarre risorse intellettuali ed economiche a chi ne rende possibile l'esistenza. Un «bene», quindi, non assimilabile alla stragrande maggioranza degli altri «beni» durevoli o di consumo, ma piuttosto parte integrante di tutte quelle manifestazioni nelle quali l'opera dell'ingegno musicale entra in comunicazione con il pubblico. Così come la pubblica esecuzione di opere musicali, i concerti, gli utilizzi radiofonici televisivi e informativi sono ben diversamente regolamentati dalle proposte al pubblico dei consumatori di pentole, detersivi, cioccolatini e quant'altro, anche il commercio del supporto fonografico deve godere di particolari tutele che salvaguardino attraverso il contenitore il contenuto.
      Da questo principio è scaturito l'articolato per la formulazione di una proposta di legge idonea a regolamentare il commercio dei supporti fonografici.

 

Pag. 2